Wise Society : Legge sul testamento biologico: quali opportunità?

Legge sul testamento biologico: quali opportunità?

di Fabio Di Todaro
18 Dicembre 2017

Ecco che cosa prevede la nuova legge appena approvata al Senato, chi lo può fare, come si fa.

Con l’approvazione al Senato, dopo anni di trattative e i casi di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby e di Dj Fabo, il testamento biologico è divenuto una legge dello Stato. Ogni cittadino italiano può d’ora in avanti esprimere in maniera cosciente la volontà di essere curato o meno, quando sarà necessario. L’opportunità, in realtà, era concessa già in passato, ma non aveva valore legale. Adesso sì. Ma quali sono i punti salienti della legge da conoscere per la quale si sono battuti strenuamente figure come Emma Bonino e associazioni come l’Associazione Luca Coscioni?

testamento biologico, fine vita

L’associazione Luca Coscioni si è sempre battuta per l’approvazione della legge sul testamento biologico, Foto: Associazione Luca Coscioni

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – Chiunque sia maggiorenne e capace di intendere e di volere può compilare il proprio testamento biologico, esprimendo le volontà in tema di assistenza sanitaria. Le disposizioni anticipate di trattamento, di cui si parla nell’articolo 4 della nuova legge, rappresentano un’opportunità non soltanto ai malati, ma sopratutto per le persone sane. Sono rivedibili in qualsiasi momento e rappresentano l’indicazione che il medico dovrà seguire il giorno in cui dovrà assumere una decisione dirimente per la nostra salute. Compilando le disposizioni anticipate di trattamento, una persona può accettare di sottoporsi in futuro a qualsiasi cura, chiedere di essere assistita a oltranza oppure rifiutare qualsiasi accertamento o terapia. Nel caso in cui in una situazione simile dovesse trovarsi un minorenne, il consenso informato può essere espresso dai genitori, dal tutore o dall’amministratore. Il testamento biologico, di cui le disposizioni anticipate di trattamento costituiscono uno dei punti fondamentali, può essere redatto per iscritto, videoregistrato o compilato attraverso un macchinario per disabili. L’importante è che l’atto venga firmato di fronte a un pubblico ufficiale (notaio), a un medico del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) o in uno dei Comuni (sono 170, per adesso) che hanno istituito l’apposito registro.

FIDUCIARIO: DI CHI SI TRATTA? – La nuova legge prevede l’indicazione (facoltativa) di un fiduciario, che è la persona chiamata a rapportarsi con il medico nel momento in cui il paziente che ha redatto il testamento biologico non sia più in grado di determinare le scelte da compiere per la propria salute. Il medico è chiamato a seguire le disposizioni anticipate di trattamento, ma può modificare i propri comportamenti soltanto a seguito di un accordo raggiunto con il fiduciario e comunque soltanto nel caso in cui siano nel tempo sopraggiunto nuove opportunità diagnostiche o terapeutiche di cui la persona non può aver tenuto conto al momento della compilazione del testamento biologico. Il fiduciario deve essere maggiorenne, capace di intendere e di volere e può comunque essere revocato o rimpiazzato in qualsiasi momento. Qualora il fiduciario morisse prima dell’estensore del testamento biologico, continuano a rimanere valide le indicazioni riportate nelle

testamento biologico, fine vita

Testamento biologico: la storia di Piergiorgio Welby come quella di Eluana Englaro e Dj Fabo hanno fatto riflettere società e politica, FOTO: dumplife (Mihai Romanciuc)/Flickr

disposizioni anticipate di trattamento.

I COMPITI DEL MEDICO – Il medico non può fare altro che assecondare le volontà esposte nelle disposizioni anticipate di trattamento, risultando pertanto esente da qualsiasi responsabilità di tipo civile e penale. Rimane in piedi la possibilità di fare ricorso all’obiezione di coscienza, ma ogni ospedale è tenuto a garantire un numero minimo di specialisti che permettano di riconoscere e rispettare le volontà di un paziente. La legge non prevede né l’eutanasia, che in Italia rimane vietata: intesa come l’azione che procura intenzionalmente la morte di un individuo la cui qualità della vita è compromessa in maniera definitiva da una malattia. Né tanto meno l’accanimento terapeutico, nei cui confronti fa chiarezza il punto 2 della legge. «Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati».

Twitter @fabioditodaro

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