Wise Society : No al collare a strozzo e mutilazioni: il nuovo regolamento UE per cani e gatti

No al collare a strozzo e mutilazioni: il nuovo regolamento UE per cani e gatti

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2 Settembre 2026

Dalle mutilazioni vietate alle nuove regole per allevamento e vendita online, il Regolamento Ue 2026/1818 cambia le norme sul benessere di cani e gatti. Ma attenzione alle date: le disposizioni non entreranno in applicazione tutte nello stesso momento

La strada verso il benessere animale si arricchisce di un nuovo importante tassello che, questa volta, riguarda cani e gatti. Il nuovo regolamento UE 2026/1818 ha infatti identificato nuove norme sul benessere e sulla tracciabilità degli animali d’affezione che riguardano sia i proprietari di cani e gatti sia gli operatori professionali. Il regolamento è entrato in vigore il 30 agosto 2026 e mette fine a pratiche dolorose come le mutiliazioni fisiche e l’uso del collare a strozzo, ma pone anche limiti anche alle pratiche di allevamento che favoriscono la selezione di caratteristiche anatomiche o genetiche che causano sofferenza nella madre e nella prole. Poiché i punti sono molti, per fare chiarezza abbiamo elencato le disposizioni che riguadano concretamente i proprietari (ma di riflesso anche allevatori ed educatori), e a seguire quelle che toccano il lavoro specifico degli operatori di settore.

Cane in canile

Foto Shutterstock

Regolamento UE cani e gatti: Regole e norme per i proprietari

Obiettivo del regolamento è favorire il benessere di cani e gatti, sia fisico che psichico. In generale, cani e gatti devono poter esprimere le loro tipiche disposizioni comportamentali di specie e non devono essere sottoposti a pratiche dolorose.

Divieto di mutilazioni

Si tratta di uno dei punti più importanti del nuovo regolamento UE sul benessere di cani e gatti. Sono infatti vietate le mutilazioni su cani e gatti che prevedono:

  • taglio delle orecchie;
  • taglio della coda;
  • rimozione degli artigli;
  • amputazione, totale o parziale, delle dita;
  • interventi sulle corde vocali.

Queste operazioni sono invece ammesse per motivi medici (compresa la prevenzione di lesioni) solo quando l’intervento sia necessario per mantenere o migliorare la salute dell’animale.

Limitazioni a collari a strozzo e strumenti di contenimento

Il regolamento vieta l’utilizzo di strumenti che possano provocare dolore, sofferenza o lesioni a cani e gatti. In particolar modo sono vietati:

  • collari a strozzo senza dispositivo di arresto;
  • collari a punte;
  • dispositivi che producono scariche elettriche;
  • altri strumenti che provochino dolore o sofferenza come metodo di controllo dell’animale.

No a cani e gatti alla catena

Cani e gatti non possono essere tenuti legati per più di un’ora. Il regolamento quindi pone fine all’ancora diffusissima pratica dei cani alla catena, che devono al contrario avere la possibilità di muoversi liberamente così da esprimere i comportamenti tipici della loro specie. In generale, il nuovo regolamento stabilisce che cani e gatti devono essere tenuti in condizioni tali da permetter loro di manifestare le proprie specificità senza limitare il movimento naturale.

Questa norma decade quando il contenimento del movimento si rende necessario per visite, vaccinazioni, trattamenti sanitari e così via.

Socializzazione

Il nuovo regolamento dà inoltre spazio alla socializzazione, e in particolar modo alla necessità che cani e gatti interagiscano con altri animali e persone, esprimendo i comportamenti tipici della loro specie. Benché questo punto valga in particolar modo per gli allevatori e gli operatori professionali, non può essere ignorato neanche dai proprietari.

Gatto che si riposa

Foto Shutterstock

Regolamento UE cani e gatti: regole e norme per gli allevatori

Passiamo ora alle norme del regolamento che riguardano principalmente gli allevatori di cani e gatti, nonché gli operatori di settore. Dall’obbligo di microchip alle norme per la selezione di specifiche caratteristiche fisiche, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Registrazione di allevamenti e strutture

Gli operatori professionali del settore devono registrare la propria struttura (e in alcuni casi essere autorizzati all’apertura), come indicato dall’articolo 9 e 10 del regolamento. Il regolamento pone inoltre attenzione sulla documentazione: ogni struttura dovrà possedere registri aggiornati che riportino nascite e decessi, ma anche gli spostamenti e la riproduzione degli animali.

Ambienti con determinati requisiti

Gli articoli 6, 15 e 17 (insieme all’allegato I) elencano invece una serie di requisiti tecnici che riguardano spazi, strutture, temperatura e illuminazione degli ambienti. In generale, gli operatori di settore che lavorano con cani e gatti devono garantire condizioni che permettano agli animali di:

  • muoversi;
  • riposare;
  • manifestare comportamenti specifici della specie;
  • avere esperienze positive;
  • socializzare;
  • usufruire di un ambiente adeguatamente arricchito.

Norme sulla riproduzione e selezione di caratteristiche fisiche e genetiche

Il nuovo regolamento sul benessere animale è molto dettagliato nella parte relativa alla riproduzione di cani e gatti. Vengono infatti stabiliti precisi requisiti che riguardano:

  • età minima e massima delle femmine destinate alla riproduzione;
  • frequenza delle gravidanze;
  • condizioni fisiche e di salute dei riproduttori;
  • selezione degli animali destinati alla riproduzione.

Inoltre, il regolamento specifica nell’articolo 8 che devono essere adottate strategie di riproduzione che riducano al minimo il rischio di far nascere cani o gatti con caratteristiche genetiche associate a effetti negativi sulla salute e sul benessere degli animali.

Socializzazione

Come anticipato nei punti dedicati ai proprietari di cani e gatti, la norma sulla socializzazione riguarda anche (e soprattutto) gli operatori, che devono garantire e permettere la socializzazione degli animali con gli esseri umani e altri animali della propria specie, per la quale deve essere presente una strategia documentata.

Norme su pubblicità e vendita di cani e gatti

Nel regolamento è dedicato grande spazio alla pubblicità e alla vendita online di cani e gatti. L’obiettivo è rendere più trasparente ogni operazione così da disincentivare il commercio illegale.

In particolare, chi mette un animale sul mercato dovrà fornire all’acquirente informazioni sulla sua identificazione e registrazione, oltre a dati come specie, sesso, data e Paese di nascita e, se pertinente, razza. Gli annunci pubblicati online dovranno inoltre riportare una specifica avvertenza sulla responsabilità legata alla scelta di adottare o acquistare un animale e un codice di verifica univoco, collegato al sistema europeo, che permetterà di controllare l’identificazione, la registrazione e la proprietà dell’animale.

In particolare, come specificato nell’articolo 21, chi vende un cane o un gatto deve inserire anche un avvertimento, ben visibile e in grassetto, che recita:

«Un animale non è un giocattolo. Prenderne uno è una decisione che cambia la vita. Sei responsabile della sua salute e del suo benessere e non devi abbandonarlo.»

Anche le piattaforme che ospitano gli annunci dovranno predisporre la propria interfaccia per facilitare la messa in pratica di ciascuno dei sopracitati punti.

Obbligo di microchip

Questa norma, che riguarda operatori e proprietari, stabilisce che tutti i cani e tutti i gatti devono essere identificati individualmente attraverso un microchip.

In particolare:

  • gli animali nati negli stabilimenti devono essere identificati entro 3 mesi dalla nascita e comunque prima della commercializzazione;
  • quelli che entrano in stabilimenti di vendita o rifugi devono essere identificati entro 30 giorni dall’arrivo e comunque prima della commercializzazione;
  • la registrazione deve avvenire entro 2 giorni lavorativi dall’identificazione.
Allevamento cani

Foto Shutterstock

Quando entra in vigore il nuovo regolamento sul benessere di cani e gatti?

Come specificato all’inizio dell’articolo, il Regolamento (UE) 2026/1818 è entrato in vigore il 30 agosto 2026, ma non tutte le disposizioni in esso elencate si applicano nell’immediato. Viene anzi dato tempo a proprietari e operatori di mettersi in regola. Sono stabilite infatti le seguenti date:

  • 31 agosto 2028: entra in applicazione la maggior parte delle disposizioni sul benessere, compresi i requisiti relativi ad allevamento, detenzione, alimentazione, riproduzione, socializzazione, arricchimento ambientale, separazione dei cuccioli dalla madre e mutilazioni;
  • 31 agosto 2029: diventano applicabili le disposizioni relative alle cure veterinarie e alla gestione della salute (articolo 16) e iniziano, tra l’altro, le prime visite di consulenza sul benessere presso gli stabilimenti;
  • 1 luglio 2030: diventa applicabile il divieto di riprodurre cani e gatti con caratteristiche conformazionali estreme associate a elevati rischi per la salute e il benessere
  • 31 agosto 2030: scattano gli obblighi di identificazione e registrazione per operatori e soggetti che immettono cani e gatti sul mercato, oltre ad alcune disposizioni sulla pubblicità e sulla vendita online;
  • 31 agosto 2031: diventano applicabili ulteriori disposizioni, tra cui quelle sugli stabilimenti, sulle piattaforme online e sull’ingresso nell’Unione di cani e gatti destinati al mercato;
  • 31 agosto 2034: diventa applicabile l’obbligo di riconoscimento per determinate strutture di allevamento;
  • 31 agosto 2036: gli obblighi di identificazione e registrazione diventano applicabili anche ai proprietari privati di cani che non li immettono sul mercato.

Per saperne di più e per verificare alla fonte disposizioni e termini entro i quali mettere in pratica le norme, si rimanda al testo completo del regolamento (EU) 2026/1818 disponibile sul sito dell’Unione Europea.


 

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