Wise Society : Diritto all’oblio: cos’è e come ottenerlo

Diritto all’oblio: cos’è e come ottenerlo

di Maria Enza Giannetto
9 Gennaio 2026

La questione del diritto a essere dimenticati è un argomento centrale nel dibattito sulla privacy in rete. Scopriamo cos'è il diritto all'oblio, quali norme europee e italiane lo regolano e come ottenerlo

In un’era caratterizzata dall’intensa circolazione di dati e dall’iperconnessione, avere la possibilità di esigere la deindicizzazione o la cancellazione di dati personali presenti su Internet, sia dai risultati dei motori di ricerca che dalle pagine web che li ospitano è fondamentale. Il diritto all’oblio digitale, infatti, è un pilastro della protezione della persona e offre agli individui la possibilità di salvaguardare la propria sfera privata e l’immagine pubblica, soprattutto quando le informazioni che sono state divulgate sono ormai superate, non corrette o risultano non più utili alla collettività. Inoltre, il diritto all’oblio coincide con il diritto di ognuno di impedire la diffusione immotivata di informazioni che possono costituire un precedente pregiudizievole del proprio onore. Approfondiamo l’argomento scoprendo cos’è il diritto all’oblio e come tutelarlo. 

Illustrazione sul diritto all'oblio

Immagine Shutterstock

Cos’è il diritto all’oblio e cosa tutela

Partiamo dall’inizio, ovvero dal significato e dalla definizione di diritto all’oblio. Si tratta del diritto che ogni individuo ha di non vedere più associate al proprio nome informazioni personali del passato, soprattutto quando queste sono non più rilevanti, inesatte o eccessive, e continuano a circolare online causando un danno alla reputazione, alla vita privata o professionale. In estrema sintesi, significa concretamente che ognuno di noi può chiedere che alcuni contenuti che riguardano la propria persona vengano rimossi o resi non facilmente reperibili, in particolare dai motori di ricerca, soprattutto quando non c’è più un interesse pubblico attuale a mantenerli visibili.

Il diritto all’oblio può essere invocato, ad esempio, quando:

  • una notizia è vecchia e non più rilevante;
  • i dati sono inesatti o non aggiornati;
  • le informazioni riguardano vicende giudiziarie concluse (assoluzioni, archiviazioni);
  • i dati sono stati pubblicati senza valido consenso;
  • il trattamento dei dati non è più necessario rispetto alle finalità iniziali.

Al contrario, ci sono alcuni casi dove questo diritto potrebbe non trovare possibilità di applicazione. Può infatti essere limitato se: 

  • prevale il diritto di cronaca;
  • c’è un interesse pubblico attuale (ad esempio per personaggi pubblici);
  • le informazioni servono per fini storici, statistici o di ricerca;
  • sono necessarie per obblighi di legge o procedimenti giudiziari.

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Le norme che tutelano il diritto all’oblio

Oggi, la questione del diritto a essere dimenticati è un argomento centrale nel dibattito sulla privacy in rete. Il diritto all’oblio è una prerogativa regolamentata e rafforzata dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea (Regolamento UE 2016/679), in particolare nell’Articolo 17, noto come “Diritto alla cancellazione” (o “diritto all’oblio”). Ha inoltre ricevuto un riconoscimento essenziale da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che autorizza l’utente a richiedere la cancellazione o la disassociazione (deindicizzazione) di contenuti che lo riguardano personalmente, in particolare quando questi non sono più attuali, risultano superati o compromettono la dignità dell’interessato.

In Italia, nel 2005, il Garante per la protezione dei dati personali ha provato a individuare una soluzione tecnica per garantire la trasparenza sull’argomento ed evitare che si creino, tramite i motori di ricerca, delle gogne elettroniche. In pratica, se un contenuto diffuso in rete (ad esempio, un pezzo giornalistico o un post) si riferisce a fatti che non suscitano più interesse pubblico, oppure veicola informazioni errate o fuorvianti, è possibile inoltrare una richiesta ai provider di ricerca per rimuovere i collegamenti da quella specifica pagina dai risultati visualizzati (questa azione si chiama delisting o deindicizzazione).

gdpr

Foto Shutterstock

Diritto all’oblio VS libertà di cronaca 

Alla base del diritto all’oblio c’è la considerazione che i diritti di riservatezza e di tutela della reputazione prevalgano sulla libertà di cronaca quando l’utilità sociale della notizia viene meno. Il diritto di chiedere la “dimenticanza” diventa quindi operativo quando:

  • un contenuto è non aggiornato (obsoleto);
  • è falso o fuorviante (inesatto);
  • provoca un pregiudizio alla reputazione dell’interessato
  • manca un legittimo e preponderante interesse pubblico alla sua permanenza.

Queste linee guida, però, non possono essere valide in modo incondizionato. Il diritto all’oblio, infatti, non si applica a figure che ricoprono cariche pubbliche o a fatti di risalto storico o giornalistico la cui pertinenza permane nel tempo.

Insomma, le norme tutelano la reputazione, ma esercitare il diritto all’oblio non comporta l’eliminazione completa di ogni traccia dal web. Per ottenere la soppressione definitiva di un contenuto, è necessario rivolgersi direttamente al gestore del sito web che detiene e pubblica i dati originali.

Come far valere il diritto all’oblio

Per avviare la richiesta del diritto all’oblio esiste un iter specifico. Si parte sempre cercando di risolvere il problema a partire dalla radice: bisogna innanzitutto contattare l’amministratore del sito web che pubblica l’informazione indesiderata e chiedere formalmente che il contenuto venga cancellato.

Se questa prima richiesta viene ignorata o rifiutata, il passo successivo è spostare l’attenzione sui motori di ricerca come Google. In questo caso, si compila l’apposito modulo online per chiedere la deindicizzazione, ovvero la rimozione del link dai risultati di ricerca.

Se anche questa azione non porta al risultato sperato, si può ricorrere a un’ulteriore azione e presentare un reclamo ufficiale all’Autorità Garante per la Privacy. È fondamentale, in questa fase, allegare tutte le prove e i documenti che giustificano la necessità di cancellazione o deindicizzazione.

Maria Enza Giannetto

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