Quali interventi di riqualificazione energetica danno diritto a detrazioni fiscali, su quali edifici, come ottenerle? L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per chiarire ogni dubbio
Abitare in un edificio funzionale dal punto di vista energetico, ben isolato termicamente e con sistemi che sfruttano le energie pulite, ha i suoi vantaggi sia perché consente di consumare di meno e quindi di pagare bollette più leggere, sia perché dà diritto ad alcune agevolazioni nel caso si facciano degli interventi per migliorarne l’efficienza. Ma quali sono? La materia è complessa e in evoluzione tanto che la mancanza di chiarezza ha spesso dissuaso molti proprietari a prendere iniziative in questo senso.
Un aiuto viene da una guida di recente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e messa a disposizione dei cittadini. Si intitola “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” ed è aggiornata al mese di agosto 2012. La Guida spiega quali sono le agevolazioni fiscali tenendo conto del fatto che, negli ultimi anni, tale normativa è stata modificata più volte, in modo particolare per quanto concerne le procedure da seguire. Sono quindi spiegati per quali interventi, finalizzati al risparmio energetico degli edifici, si può fruire della detrazione fiscale, e gli adempimenti necessari per ottenerla, dal tipo di interventi che danno diritto al bonus alla documentazione da presentare, dalla modalità di recupero dello sgravio alle tipologie di edifici che rientrano nell’agevolazione.
L’ultima versione della Guida tiene conto delle novità introdotte dal cosiddetto “Decreto sviluppo”: cioè, la detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 30 giugno 2013 dal Decreto Legge n. 83/2012 (convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012). Dal 1° luglio 2013 l’agevolazione sarà, invece, sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Con le modifiche alle disposizioni che regolano la materia dei benefici fiscali per il risparmio energetico sono cambiate anche le procedure da seguire per poterne usufruire. Per esempio:
- è stato previsto l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta;
- è stato modificato il numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione;
- è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica;
- è stato previsto l’esonero della presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- è stata ridotta (dal 10 al 4%) la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare dal 2012, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- è stato eliminato l’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
L’agevolazione per la riqualificazione energetica consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli per l’attività d’impresa o professionale. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.