Wise Society : Smaltimento amianto, bonifica e rimozione: ecco cosa fare

Smaltimento amianto, bonifica e rimozione: ecco cosa fare

di Andrea Ballocchi
23 Febbraio 2021

I privati cittadini, le aziende, ma anche gli enti pubblici cosa sono tenuti a fare in caso di presenza di amianto? Ecco gli obblighi, gli interventi, i costi e gli incentivi dedicati

In tema di smaltimento amianto, ma più precisamente di rimozione dell’amianto e della relativa bonifica, il cittadino (ma anche l’impresa o l’ente pubblico) è obbligato a provvedere? In primis occorre accertare la presenza del rischio amianto. In ogni caso è bene comprendere quale sia la trafila, compresi obblighi e costi. Intanto va chiarito che lo smaltimento dell’amianto “fai da te” non va fatto in alcun modo. Occorre richiedere l’intervento di una ditta specializzata.

Rimozione amianto

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Rimozione e bonifica dell’amianto, gli obblighi: cosa prevede la legge

A livello nazionale il riferimento normativo è la legge 257/92 con cui l’Italia ha messo al bando tutti i prodotti contenenti amianto, vietando l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto, secondo un programma di dismissione che è stato fissato dall’entrata in vigore della legge per i materiali friabili (più pericolosi) e dopo due anni dalla stessa entrata in vigore per i materiali compatti.

Nella stessa legge, evidenzia l’associazione nazionale Assoamianto, viene chiarito anche chi deve comunicare la presenza del pericoloso materiale. «Ai sensi dell’articolo 12 comma 5 presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici», ricorda Sergio Clarelli, ingegnere e presidente dell’associazione. È sempre lui a specificare che, a livello nazionale, occorre comunicare la presenza di amianto friabile alla Azienda sanitaria competente per territorio, quindi ASL, ATS, USL, ecc. che a sua volta deve tenere un registro in cui annotare la presenza di amianto friabile sul territorio.

Ci sono però diverse regioni in Italia, tra cui la Lombardia che hanno istituito anche l’obbligo di comunicazione dell’amianto compatto, come il fibrocemento (cemento amianto) presente nelle lastre di coperture, nelle tubazioni e in altri manufatti, oppure il vinyl-amianto, utilizzato nei pavimenti.

«Il primo dovere del cittadino, a mio avviso, riguarda l’accertamento del rischio amianto laddove ci sia il sospetto della sua presenza. Questo può accadere nel caso di stabili realizzati prima del 1992. Ciò accade se sussistono due fattori: il primo è legato alla data del manufatto, ovvero dello stabile; la seconda è che tale manufatto svolga funzioni tipiche in cui veniva impiegato l’amianto, che erano molteplici, da termoisolante a fono assorbente».

Chi può accertare la presenza di amianto? Un tecnico competente, quale un Coordinatore amianto, abilitato ai sensi della Legge n. 257/92 e DPR 08/08/19994. In questo caso diverse aziende specializzate lo comprendono nel loro organico, anche se poi le analisi specifiche vengono svolte da laboratori autorizzati, iscritti in appositi elenchi predisposti e aggiornati mensilmente dal Ministero della Salute.
Gli obblighi sono a capo del proprietario e/o del responsabile delle attività (pubbliche e private). «Al legislatore, secondo il mio giudizio, non importa chi si attiva, ma interessa che comunque qualcuno dei due provveda, perché ritengo che essi siano obbligati in solido», rileva il presidente di Assoamianto.

rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto

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Chi può rimuovere l’amianto: vietato il “fai da te”

La legge non dispone l’obbligo di bonifica, che però scatta se l’esito della valutazione del rischio è positivo, che significa pericolo, sotto forma di rilascio di fibre, installazioni in cattive condizioni di conservazione e quindi dalla potenzialità di rilascio.

A quel punto, se si riscontra questo, occorre contattare un’impresa di bonifica-smaltimento amianto, iscritta in apposita categoria, istituita nel 2004 da una delibera dell’allora Albo Nazionale Gestori Rifiuti (ora Albo Nazionale Gestori Ambientali). Nessun altro può mettere mano se non è iscritto a questa categoria.

«In ogni caso, che sia il proprietario o il responsabile dell’attività nell’immobile, l’occupante deve essere a conoscenza e debitamente informato della presenza di amianto e deve conoscere anche le condizioni in cui esso versa e l’implicita condizione di rischio». Anzi, come disposto dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 è fatto obbligo di segnalare la presenza di amianto. Inoltre è necessario nominare una Figura responsabile per la gestione dei manufatti contenenti amianto e redigere un programma di controllo e manutenzione relativo a questi manufatti.

Rimozione dell’amianto: costi e incentivi

Spiegati gli obblighi e le competenze, cui Assomianto dedica un ampio approfondimento e una guida operativa alla gestione del rischio, resta da capire quanto costi rimuovere l’amianto.

Rimozione e smaltimento amianto

Image by © Ashley Cooper/Corbis

«Dipende da molti fattori: dal tipo di intervento, e dalla tipologia dei manufatti, ovvero se sono friabili o compatti, ma anche se l’intervento viene svolto all’aperto o al chiuso. Nel caso di materiale friabile occorre anche creare un confinamento, statico e dinamico, che presuppone costi fissi (a prescindere dall’estensione) e variabili (in funzione dell’estensione). Da ciò si può comprendere che la bonifica e smaltimento di amianto friabile implichi costi più elevati. Anche per la bonifica di una copertura variano i costi, a seconda che si tratti di una superficie estesa o contenuta. Più è ampia e più il prezzo unitario scende. Ci sono anche prezziari predisposti a livello regionale. In linea di massima, si può andare da 7 a 15 euro a metro quadro, ma è puramente indicativo», risponde Clarelli.

Il costo comprende la rimozione, l’incapsulamento, il confezionamento e lo smaltimento in centro di stoccaggio o in discarica autorizzati. A parte devono poi essere valutati gli oneri per le opere provvisionali.

I costi sono consistenti, ma ci sono anche misure incentivanti. Una di queste sarebbe rappresentata dal Superbonus 110%, anche se non espressamente previsto, ma come indicato dall’ex sottosegretario al MEF. Invece c’è la possibilità di contare la detrazione fiscale prevista dal bonus ristrutturazioni del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 che dispone un limite massimo di spesa di 96mila euro.

A livello locale, diverse regioni hanno stanziato fondi per la bonifica dell’amianto: tra queste la Lombardia, che nel giro di due mesi ha stanziato 27 milioni di euro, per le coperture e altri manufatti in amianto degli edifici privati (1 mln), per le scuole (16 mln) e, dal 22 febbraio, per la rimozione dell’amianto da edifici pubblici (10 mln). La Regione Lazio ha annunciato 19 milioni di euro per la rimozione dell’amianto da scuole e ospedali; mentre le Marche hanno stanziato 4,7 milioni per le strutture ospedaliere.

Andrea Ballocchi

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